Convenzione
Art. 40
Esenzione Fiscale dei Membri dell'Ufficio Consolare
In vigore dal 13 lug 1990
Esenzione Fiscale dei
Membri dell'Ufficio Consolare
1. I funzionari e gli impiegati consolari sono esonerati dal pagamento di tutte le imposte e tasse statali, regionali e comunali, personale o reali dello Stato ricevente ad eccezione:
(a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente comprese nel prezzo delle merci e dei servizi;
(b) delle imposte e tasse su beni immobili privati situati nel territorio dello Stato ricevente, salvo le esenzioni previste al punto 1 del primo paragrafo dell' della presente Convenzione;
(c) delle imposte e tasse di successione e sui trasferimenti di proprietà percepite dallo Stato ricevente, ad esclusione delle esenzioni di cui all' della presente Convenzione;
(d) delle imposte e tasse sui redditi privti ottenuti al di fuori dell'ambito delle funzioni ufficiali nello Stato ricevente;
(e) delle imposte e tasse percepite in remunerazione di servizi particolari resi;
(f) dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di bollo, ad esclusione di quanto previsto all' della presente Convenzione.
2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono a motivo del loro servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-40