Convenzione

Art. 37

Obbligo di deporre in qualità di Testimone

In vigore dal 13 lug 1990
Obbligo di deporre in qualità di Testimone 1. I funzionari consolari non hanno l'obbligo di deporre in qualità di testimoni. 2. Gli impiegati e i membri del personale di servizio dell'uffucio consolare possono essere invitati a deporre in qualità di testimoni nei procedimenti giudiziari o amministrativi dello Stato ricevente. A parte i casi menzionati al terzo paragrafo del presente articolo, gli impiegati ed i membri del personale di servizio dell'ufficio consolare non possono rifiutarsi di deporre come testimoni. 3. I membri dell'ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti inerenti l'esercizio delle loro funzioni nè a esibire la corrispondenza o i documenti ufficiali. Detti membri hanno altresì il diritto di rifiutare di testimoniare in qualità di esperto sulla legislazione nazionale dello Stato di invio. 4. Le autorità competenti dello Stato ricevente, qualora richiedano ad un membro dell'ufficio consolare di deporre come testimone, non ostacolano l'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Qualora le circostanze lo consentano, esse possono raccogliere la deposizione presso la sua residenza o presso l'ufficio consolare oppure accettare una dichiarazione scritta.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-37

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