Convenzione

Art. 41

Esenzione dai Diritti e Visita Doganali

In vigore dal 13 lug 1990
Esenzione dai Diritti e Visita Doganali 1. Lo Stato ricevente, in conformità con le sue disposizioni legislative o regolamentari consente l'importazione e l'esportazione ed accorda l'esenzione da tutti i diritti doganali, tasse o altri diritti connessi, con l'esclusione tuttavia delle spese di deposito, trasporto o attinenti a servizi analoghi, per: (a) i beni di uso ufficiale dell'ufficio consolare, compresi i mezzi di trasporto; (b) i beni in uso privato dei funzionari consolari; (c) i beni di uso privato degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio importati in occasione della loro prima sistemazione, compresi gli arredi domestici. 2. I beni menzionati ai punti (b) e (c) del primo paragrafo del presente articolo non devono eccedere la quantità necessaria al fabbisogno diretto degli interessati. 3. Il bagaglio personale accompagnato dei funzionari consolari è esente da visita doganale. Le Autorità competenti dello Stato ricevente possono effettuare la visita solo nel caso in cui si abbiano seri motivi per ritenere che all'interno del bagaglio si trovino beni diversi da quelli indicati al precedente punto (b) del primo paragrafo del presente articolo, o beni di cui le norme dello Stato ricevente vietino l'importazione o l'esportazione o beni sottoposti alle norme di quarantena. In tali casi la visita deve essere eseguita in presenza del funzionario consolare interessato o di un suo rappresentante.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-41

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