Convenzione

Art. 34

Libertà di Movimento

In vigore dal 13 lug 1990
Libertà di Movimento Lo Stato ricevente assicura la libertà di moviento e di viaggio nel suo territorio ai membri dell'ufficio consolare e ai loro familiari, eccezion fatta per le aree in cui l'accesso sia vietato o liitato per esigenze di sicurezza nazionale.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-34

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