Convenzione
Art. 34
Libertà di Movimento
In vigore dal 13 lug 1990
Libertà di Movimento
Lo Stato ricevente assicura la libertà di moviento e di viaggio nel suo territorio ai membri dell'ufficio consolare e ai loro familiari, eccezion fatta per le aree in cui l'accesso sia vietato o liitato per esigenze di sicurezza nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-34