Convenzione

Art. 44

Personale che non gode di privilegi ed immunità

In vigore dal 13 lug 1990
Personale che non gode di privilegi ed immunità 1. Il membro dell'ufficio consolare che sia cittadino dello Stato ricevente o residente permanente di detto Stato o che in questo svolga attività privata di carattere lucrativo e i membri della famiglia non godono dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione, eccezion fatta per quanto previsto dal terzo paragrafo dell'. 2. I membri della famiglia dei membri dell'ufficio consolare che siano cittadini dello Stato ricevente o residenti permanenti di quest'ultimo non godono di privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione. I membri della famiglia di un membro dell'ufficio consolare che in detto Stato svolgono attività di carattere lucrativo non godono di privilegi fiscali e doganali previsti dalla presente Convenzione. 3. Il personale di servizio privato non gode dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione. 4. Lo Stato ricevente deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in modo da non ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'ufficio consolare.
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