Convenzione

Art. 46

Rinuncia ai privilegi ed alle immunità

In vigore dal 13 lug 1990
Rinuncia ai privilegi ed alle immunità 1. Lo Stato di invio può rinunciare a qualsiasi privilegio ed immunità, previsti dagli della presente Convenzione, di cui godono i membri dell'ufficio consolare. Tuttavia le rinunce devono essere ogni volta espresse in maniera esplicita e notificate per iscritto allo Stato ricevente. 2. I membri dell'ufficio consolare che godono dell'immunità dalla giurisdizione in conformità a quanto stipulato nella presente Convenzione, qualora intentino una causa su materia per la quale possono godere d'immunità, non possono successivamente invocare l'immunità relativamente alla domanda riconvenzionale direttamente dipendente dalla causa principale. 3. Nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi la rinuncia all'immunità non va considerata anche come rinuncia tacita all'immunità dall'esecuzione della sentenza. La rinuncia all'immunità dall'esecuzione della sentenza deve essere notificata per iscritto, separatamente da quella concernente l'immunità della giurisdizione.
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