Convenzione
Art. 47
Osservanza delle leggi dello Stato ricevente
In vigore dal 13 lug 1990
Osservanza delle leggi
dello Stato ricevente
1. Fatti salvi i privilegi e le immunità previsti nella presente convenzione le persone che ne beneficiano hanno l'obbligo di osservare le disposizioni legislative e regolamenti dello Stato ricevente. Hanno altresì l'obbligo di non interferire negli affari interni di detto Stato.
2. I membri dell'ufficio consolare che siano cittadini dello Stato di invio, oltre le loro funzioni ufficiali, non possono svolgere altre attività professionali o commerciali nello Stato ricevente.
3. I mezzi di trasporto dell'ufficio consolare, dei membri di quest'ultimo e dei loro familiari devono essere utilizzati in conformità con le norme in materia di assicurazione sulla responsabilità civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-47