Convenzione

Art. 49

Ratifica, decorrenza e termine

In vigore dal 13 lug 1990
Ratifica, decorrenza e termine 1. La presente convenzione è soggetta a ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Pechino. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti stessi. 2. La presente convenzione resterà in vigore fino a quanto una delle parti contraenti non la denunzi. La denunzia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica. Fatto a Roma il 19 giugno 1986, in due esemplari nelle lingue italiana e cinese, entrambi i testi facendo egualmente fede. Per la Per la Repubblica Italiana Repubblica Popolare di Cina (Giulio Andreotti) (Zhou Nan) Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-49

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Ratifica, decorrenza e termine (Art. 49 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo