Convenzione
Art. 49
Ratifica, decorrenza e termine
In vigore dal 13 lug 1990
Ratifica, decorrenza e termine
1. La presente convenzione è soggetta a ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Pechino. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti stessi.
2. La presente convenzione resterà in vigore fino a quanto una delle parti contraenti non la denunzi. La denunzia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica.
Fatto a Roma il 19 giugno 1986, in due esemplari nelle lingue italiana e cinese, entrambi i testi facendo egualmente fede.
Per la Per la
Repubblica Italiana Repubblica Popolare di Cina
(Giulio Andreotti) (Zhou Nan)
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-49