Art. 42 · Eredità dei Membri dell'Ufficio Consolare
Convenzione

Art. 42

42 / 49

Eredità dei Membri dell'Ufficio Consolare

In vigore dal 13 lug 1990
Eredità dei Membri dell'Ufficio Consolare In caso di decesso di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato ricevente deve: permettere che i beni mobili del defunto siano esportati. Sono tuttavia esclusi, i beni acquistati dal defunto nello Stato ricevente di cui al momento del decesso è vietata l'esportazione; esentare dalle imposte e tasse di successione e di trasferimento i beni mobili del defunto che si trovano nello Stato ricevente unicamente in relazione al soggiorno del defunto in detto Stato in qualità di membro dell'ufficio consolare o membro della sua famiglia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-42