Art. 24 · Relazioni con le Autorità dello Stato ricevente
Convenzione

Art. 24

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Relazioni con le Autorità dello Stato ricevente

In vigore dal 13 lug 1990
Relazioni con le Autorità dello Stato ricevente I funzionari consolari, nell'esercizio delle loro funzioni, comunicano: con le Autorità locali competenti della circoscrizione, consolare; previo assenso dello Stato ricevente, con le Autorità locali competenti per territorio che si trovano al di fuori della circoscrizione consolare; con le Autorità competenti dello Stato ricevente nella misura in cui ciò sia consentito dalle leggi, regolamenti e usi di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-24