Convenzione›Titolo I
Art. 8
INFORMAZIONI IN MATERIA LEGALE
In vigore dal 15 dic 1988
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Ciascuna Parte comunica all'altra Parte, su domanda redatta nella lingua della Parte richiesta, informazioni, non corredate da traduzione, riguardanti le sue leggi e i suoi regolamenti, così come informazioni concernenti la giurisprudenza.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-8