Convenzione›Titolo I
Art. 4
DISPENSA DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI"
In vigore dal 15 dic 1988
DISPENSA DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI"
1. Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle Parti che siano attori o intervenienti davanti alle autorità giudiziarie dell'altra Parte non potrà essere imposta in ragione della loro qualità di stranieri, o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di tale ultima Parte alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura.
2. Se la persona dispensata dalla "cautio judicatum solvi" è condannata con una sentenza passata in giudicato emessa dall'autorità giudiziaria di una delle Parti al rimborso delle spese di procedura, la sentenza viene eseguita, su istanza dell'avente diritto, senza spese, sul territorio dell'altra Parte.
L'istanza ed i suoi allegati saranno predisposti in conformità dell' della presente Convenzione.
L'autorità giudiziaria deliberante sull'esecuzione si limiterà ad accertare se la sentenza sulle spese è diventata esecutiva.
Storico versioni
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