Convenzione›Titolo I
Art. 3
PROTEZIONE GIURIDICA
In vigore dal 15 dic 1988
PROTEZIONE GIURIDICA
1. I cittadini di ciascuna Parte beneficiano, nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica dei cittadini di tale ultima Parte.
2. I cittadini di ciascuna delle Parti hanno accesso alle autorità giudiziarie dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti ed interessi alle stesse condizioni dei cittadini di tale ultima Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-3