Convenzione›Titolo I
Art. 2
AUTORITÀ
In vigore dal 15 dic 1988
AUTORITÀ
1. Ai fini della presente Convenzione per autorità giudiziaria si intende ogni autorità delle Parti che sia competente secondo la legge nazionale nei procedimenti previsti dalla Convenzione stessa.
2. Ai fini della presente Convenzione autorità centrale per la Repubblica Italiana e il Ministero di Grazia e di Giustizia; per la Repubblica Argentina il Ministero degli Affari Esteri e del Culto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-2