ConvenzioneTitolo I

Art. 6

VALIDITÀ DEGLI ATTI PUBBLICI

In vigore dal 15 dic 1988
VALIDITÀ DEGLI ATTI PUBBLICI Per l'applicazione della presente Convenzione gli atti pubblici di ciascuna delle Parti hanno nell'altra Parte l'efficacia probatoria dei corrispondenti atti di tale ultima Parte.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-6

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