Convenzione›Titolo I
Art. 6
VALIDITÀ DEGLI ATTI PUBBLICI
In vigore dal 15 dic 1988
VALIDITÀ DEGLI ATTI PUBBLICI
Per l'applicazione della presente Convenzione gli atti pubblici di ciascuna delle Parti hanno nell'altra Parte l'efficacia probatoria dei corrispondenti atti di tale ultima Parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-6