Convenzione›Titolo I
Art. 9
TRASMISSIONI DI ATTI DI STATO CIVILE
In vigore dal 15 dic 1988
TRASMISSIONI DI ATTI DI STATO CIVILE
Ciascuna Parte trasmette, su richiesta, all'altra Parte copie di atti ed estratti di atti di stato civile così come altri atti sullo stato e la capacità delle persone necessari per una procedura giudiziaria se e per quanto la legge della Parte richiesta lo consenta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-9