ConvenzioneTitolo I

Art. 10

SISTEMI DI COMUNICAZIONE

In vigore dal 15 dic 1988
SISTEMI DI COMUNICAZIONE Le Parti inoltreranno le comunicazioni e la documentazione previste dalla presente Convenzione per il tramite delle loro autorità centrali, a meno che singole disposizioni della presente Convenzione non dispongano altrimenti.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-10

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