Convenzione›Titolo I
Art. 7
ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE
In vigore dal 15 dic 1988
ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE
Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'autorità competente di ciascuna delle Parti e corredati della firma e del timbro o del sigillo ufficiale sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione per essere utilizzati dinanzi alle autorità dell'altra Parte, salvo quanto disposto dall', par. 1 della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-7