Convenzione›Titolo III
Art. 23
DOMANDE DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE
In vigore dal 15 dic 1988
DOMANDE DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE
1. La domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione può essere presentata direttamente dalla persona interessata alla autorità giudiziaria competente della Parte ove la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita.
In tale caso la documentazione menzionata al paragrafo 2 dovrà essere numita della "apostille" prevista dall' della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri conclusa all'Aja il 5 ottobre 1961.
Le Parti potranno tuttavia sopprimere tale formalità mediante intesa amministrativa.
2. La domanda di riconoscimento o di esecuzione di una decisione deve essere corredata da:
a) una copia della decisione certificata conforme all'originale;
b) una attestazione dalla quale risulti che la decisione ha efficacia di cosa giudicata, qualora ciò non sia espressamente menzionato nella decisione stessa, ovvero che essa è munita di formula esecutiva;
c) in caso di decisione pronunciata in contumacia una copia certificata conforme all'originale della citazione, oppure un altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto e, nel caso di incapacità, documento idoneo a comprovare che l'incapace sia stato debitamente rappresentato, a meno che ciò non risulti dal contenuto della decisione.
d) una traduzione certificata conforme dei documenti di cui alle lettere a, b, c del presente paragrafo secondo quanto disposto dall' della presente Convenzione.
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