Convenzione›Titolo II
Art. 20
LINGUE
In vigore dal 15 dic 1988
LINGUE
1. Le domande di assistenza giudiziaria, ed i relativi allegati, sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati da una traduzione, effettuata da un traduttore ufficiale nella lingua della Parte richiesta.
2. I documenti relativi alla esecuzione della commissione rogatoria saranno trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-20