ConvenzioneTitolo II

Art. 17

ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O DEGLI UFFICI CONSOLARI.

In vigore dal 15 dic 1988
ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O DEGLI UFFICI CONSOLARI. Ciascuna Parte può a mezzo delle proprie Missioni diplomatiche o dei propri Uffici consolari accreditati presso l'altra Parte, senza l'impiego di mezzi coattivi, notificare atti ai propri connazionali e procedere alla loro audizione se e per quanto non in contrasto con la legge di tale ultima Parte.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-17

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