ConvenzioneTitolo II

Art. 14

COMMISSIONI ROGATORIE

In vigore dal 15 dic 1988
COMMISSIONI ROGATORIE La domanda di esecuzione della commissione rogatoria deve indicare: a) l'autorità giudiziaria richiedente; b) l'autorità giudiziaria richiesta, ove possibile; c) il procedimento per il quale la commissione rogatoria è richiesta; d) l'identità, il luogo di residenza o di dimora, la cittadinanza, la professione delle parti e, eventualmente, dei loro rappresentanti; e) l'oggetto della commissione rogatoria, gli atti da espletare.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-14

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COMMISSIONI ROGATORIE (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.) — Testo vigente | Portale Normativo