Convenzione›Titolo I
Art. 12
RIFIUTO DELL'ASSISTENZA, DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE
In vigore dal 15 dic 1988
RIFIUTO DELL'ASSISTENZA,
DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE
L'assistenza giudiziaria nonché il riconoscimento e l'esecuzione degli atti, delle sentenze e dei provvedimenti previsti dalla presente Convenzione potranno essere negati se contrari all'ordine pubblico della Parte richiesta.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-12