ConvenzioneTitolo II

Art. 13

OBBLIGO DELL'ASSISTENZA

In vigore dal 15 dic 1988
OBBLIGO DELL'ASSISTENZA Ciascuna Parte presta all'altra Parte, su richiesta, assistenza per l'esecuzione degli atti e delle procedure giudiziarie, in particolare provvedendo alla trasmissione e alla notificazione degli atti, all'assunzione delle prove, alle perizie, alle audizioni delle parti e dei testimoni, nonché all'acquisizione e alla trasmissione delle prove materiali.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-13

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