ConvenzioneTitolo I

Art. 11

PERSONE GIURIDICHE

In vigore dal 15 dic 1988
PERSONE GIURIDICHE Le disposizioni della presente Convenzione si applicano, in quanto ad esse riferibili, anche alle persone giuridiche che sono costituite conformemente alla legislazione di una delle Parti.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-11

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