Convenzione›Titolo II
Art. 14
14 / 26COMMISSIONI ROGATORIE
In vigore dal 15 dic 1988
COMMISSIONI ROGATORIE
La domanda di esecuzione della commissione rogatoria deve indicare:
a) l'autorità giudiziaria richiedente;
b) l'autorità giudiziaria richiesta, ove possibile;
c) il procedimento per il quale la commissione rogatoria è richiesta;
d) l'identità, il luogo di residenza o di dimora, la cittadinanza, la professione delle parti e, eventualmente, dei loro rappresentanti;
e) l'oggetto della commissione rogatoria, gli atti da espletare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-14