Art. 20 · LINGUE
ConvenzioneTitolo II

Art. 20

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LINGUE

In vigore dal 15 dic 1988
LINGUE 1. Le domande di assistenza giudiziaria, ed i relativi allegati, sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati da una traduzione, effettuata da un traduttore ufficiale nella lingua della Parte richiesta. 2. I documenti relativi alla esecuzione della commissione rogatoria saranno trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-20