ConvenzioneTitolo I

Art. 5

GRATUITO PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE E DAGLI ANTICIPI

In vigore dal 15 dic 1988
GRATUITO PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE E DAGLI ANTICIPI 1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano sul territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di questa ultima Parte, del gratuito patrocinio per i procedimenti civili e per il contenzioso amministrativo. 2. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano parimenti sul territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima Parte, dell'esenzione dalle tasse e dagli anticipi per spese di giustizia e per altre spese di procedura, nonché delle altre facilitazioni previste in materia dalla legge di tale ultima Parte. 3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano a tutta la procedura, ivi compresa l'esecuzione delle sentenze. 4. Le facilitazioni previste ai paragrafi precedenti, se dipendono dalla situazione personale o patrimoniale del richiedente, sono accordate sulla base di certificati rilasciati dall'autorità competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza. Qualora il richiedente non abbia la residenza nel territorio delle Parti tale certificazione sarà rilasciata dalle autorità competenti della Parte di cui egli è cittadino, ai sensi della propria legge.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532#art-c-5

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