Art. 8 · INFORMAZIONI IN MATERIA LEGALE
ConvenzioneTitolo I

Art. 8

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INFORMAZIONI IN MATERIA LEGALE

In vigore dal 15 dic 1988
INFORMAZIONI IN MATERIA LEGALE Ciascuna Parte comunica all'altra Parte, su domanda redatta nella lingua della Parte richiesta, informazioni, non corredate da traduzione, riguardanti le sue leggi e i suoi regolamenti, così come informazioni concernenti la giurisprudenza.
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