Convenzione
Art. 21
In vigore dal 19 mar 1981
Ciascuno Stato contraente notificherà al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi al momento del proprio strumento di ratifica o d'adesione, o successivamente:
a) la designazione delle autorità previste dagli ,
b) la designazione delle autorità competenti a redigere l'attestazione prevista dall',
c) la designazione dell'autorità competente a ricevere gli atti trasmessi per via consolare secondo l'.
Notificherà, se del caso, alle stesse condizioni:
a) la propria opposizione alla adozione delle vie di trasmissione previste dagli ,
b) la dichiarazione prevista dall', comma 2, e dall', comma 3,
c) ogni modifica delle designazioni, dell'opposizione e delle dichiarazioni di cui sopra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-21