Convenzione

Art. 22

In vigore dal 19 mar 1981
La presente Convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati che l'avranno ratificata, gli articoli da 1 a 7 delle Convenzioni relative alla procedura civile, rispettivamente firmate all'Aja, il 17 luglio 1905 e il 1 marzo 1954, purchè detti Stati siano Parti all'una o all'altra di dette Convenzioni.
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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-22

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