Convenzione
Art. 19
In vigore dal 19 mar 1981
La presente Convenzione non si oppone a che la legge interna di uno Stato contraente permetta altre forme di trasmissione non previste negli articoli precedenti, per fini di notifica o di comunicazione, sul proprio territorio, degli atti che provengono dall'estero.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-19