Convenzione

Art. 18

In vigore dal 19 mar 1981
Ogni Stato contraente può designare, oltre alla Autorità centrale, altre autorità, di cui determinerà le competenze. Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'Autorità centrale. Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più Autorità centrali.
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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-18

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