Convenzione
Art. 13
In vigore dal 19 mar 1981
L'esecuzione di una richiesta di notifica o di comunicazione in conformità alle disposizioni della presente Convenzione non può essere rifiutata se non quando lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione sia tale da arrecare pregiudizio alla propria sovranità o sicurezza.
L'esecuzione non può essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto rivendica la competenza giudiziaria esclusiva nell'affare in causa o non conosce mezzi legali che rispondano all'oggetto della domanda.
In caso di rifiuto, l'autorità centrale ne informa immediatamente il richiedente indicandone i motivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-13