Convenzione
Art. 10
In vigore dal 19 mar 1981
La presente Convenzione non è di ostacolo, salvo se lo Stato di destinazione dichiara di opporvisi:
a) alla facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero,
b) alla facoltà, per gli ufficiali ministeriali i funzionari o le altre persone competenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione,
c) alla facoltà, per ogni persona interessata ad un procedimento giudiziario, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-10