Convenzione

Art. 12

In vigore dal 19 mar 1981
Le notificazioni o comunicazioni degli atti giudiziari provenienti da uno Stato contraente non possono dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato richiesto. Il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate da: a) l'intervento di un ufficiale ministeriale o di una persona competente secondo la legge dello Stato di destinazione, b) l'adozione di una forma particolare.
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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-12

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