Convenzione

Art. 11

In vigore dal 19 mar 1981
La presente Convenzione non si oppone a che degli Stati contraenti si accordino per ammettere, ai fini della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari, altre vie di trasmissione diverse da quelle previste dagli articoli che precedono ed in particolare la comunicazione diretta tra le loro rispettive autorità.
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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-11

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