Convenzione
Art. 6
In vigore dal 19 mar 1981
L'Autorità centrale dello Stato richiesto o ogni autorità che esso abbia designato a tal fine, redige un'attestazione secondo la formula-modello allegata alla presente Convenzione.
L'attestazione dà atto dell'esecuzione della richiesta; indica la forma, il luogo e la data dell'esecuzione nonché la persona alla quale l'atto è stato consegnato. Se del caso, precisa il fatto che ne ha impedito l'esecuzione.
Il richiedente può chiedere che l'attestazione che non sia redatta dall'Autorità centrale o da un'autorità giudiziaria venga vistata da una di queste autorità.
L'attestazione è direttamente indirizzata al richiedente.
Storico versioni
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