Convenzione
Art. 3
In vigore dal 19 mar 1981
L'Autorità o l'ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto una richiesta in conformità alla formula-modello allegata alla presente Convenzione, senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti nè altra formalità equivalente.
La richiesta deve essere accompagnata dall'atto giudiziario o dalla copia, il tutto in duplice esemplare.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-3