Convenzione

Art. 5

In vigore dal 19 mar 1981
L'Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto: a) o secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio, b) o secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purchè tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto. Salvo il caso previsto al comma precedente, lettera b), l'atto può sempre essere consegnato al destinatario che lo accetti volontariamente. Se l'atto deve essere notificato o comunicato in conformità al primo comma, l'Autorità centrale può chiedere che l'atto sia redatto o tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali del suo paese. La parte della richiesta conforme alla formula-modello allegata alla presente Convenzione, che contiene gli elementi essenziali dell'atto, viene consegnata al destinatario.
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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-5

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