Convenzione
Art. 2
In vigore dal 19 mar 1981
Ciascuno Stato contraente designa una Autorità centrale che assume, in conformità agli articoli da 3 a 6, l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito.
L'Autorità centrale è organizzata secondo le modalità previste dallo Stato richiesto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-2