Convenzione

Art. 2

In vigore dal 19 mar 1981
Ciascuno Stato contraente designa una Autorità centrale che assume, in conformità agli articoli da 3 a 6, l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito. L'Autorità centrale è organizzata secondo le modalità previste dallo Stato richiesto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo