Convenzione
Art. 4
In vigore dal 19 mar 1981
Se l'Autorità centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non sono state rispettate, ne informa immediatamente il richiedente articolando i motivi di rilievo che riguardano la richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-4