Convenzione
Art. 1
In vigore dal 19 mar 1981
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE RELATIVA ALLA NOTIFICAZIONE ("SIGNIFICATION") E ALLA COMUNICAZIONE ("NOTIFICATION") ALL'ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI E EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Desiderando creare i mezzi idonei affinché gli atti giudiziari e extragiudiziari che devono essere notificati o comunicati all'estero siano conosciuti dai loro destinatari in tempo utile,
Nell'intento di migliorare a tale scopo l'assistenza reciproca giudiziaria semplificando ed accelerando la procedura,
Hanno deciso di concludere una Convenzione al riguardo ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:
La presente Convenzione è applicabile, in materia civile e commerciale, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere trasmesso all'estero per esservi notificato o comunicato.
La Convenzione non si applica quando l'indirizzo del destinatario dell'atto non è conosciuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-1