Convenzione

Art. 1

In vigore dal 19 mar 1981
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE RELATIVA ALLA NOTIFICAZIONE ("SIGNIFICATION") E ALLA COMUNICAZIONE ("NOTIFICATION") ALL'ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI E EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE Gli Stati firmatari della presente Convenzione, Desiderando creare i mezzi idonei affinché gli atti giudiziari e extragiudiziari che devono essere notificati o comunicati all'estero siano conosciuti dai loro destinatari in tempo utile, Nell'intento di migliorare a tale scopo l'assistenza reciproca giudiziaria semplificando ed accelerando la procedura, Hanno deciso di concludere una Convenzione al riguardo ed hanno convenuto le seguenti disposizioni: La presente Convenzione è applicabile, in materia civile e commerciale, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere trasmesso all'estero per esservi notificato o comunicato. La Convenzione non si applica quando l'indirizzo del destinatario dell'atto non è conosciuto.
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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-1

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