Convenzione
Art. 8
In vigore dal 19 mar 1981
Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, alle persone che si trovano all'estero.
Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notifica o comunicato ad un cittadino dello Stato di origine.
Storico versioni
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