Convenzione
Art. 14
In vigore dal 19 mar 1981
Le difficoltà che potrebbero sorgere in occasione della trasmissione, a scopo di notifica o di comunicazione, di atti giudiziari saranno appianate per via diplomatica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-14