Convenzione

Art. 16

In vigore dal 19 mar 1981
Quando un atto introduttivo o un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione e una decisione è stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni: a) il convenuto, senza che vi sia colpa da parte sua, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla, b) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento. La richiesta di rimuovere la preclusione è inammissibile se non è formulata entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione. Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che tale richiesta è inammissibile se è formulata dopo lo scadere di un termine che esso preciserà nella propria dichiarazione, purchè tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione. Il presente articolo non si applica alle decisioni che riguardano lo stato delle persone.
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