Convenzione
Art. 20
In vigore dal 19 mar 1981
La presente Convenzione non si oppone a che taluni Stati contraenti si accordino per derogare:
a) all', comma 2, per quanto concerne l'esigenza del duplice esemplare degli atti trasmessi,
b) all', comma 3, e all', per quanto concerne l'uso delle lingue,
c) all', comma 4,
d) all', comma 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-20