Convenzione

Art. 20

In vigore dal 19 mar 1981
La presente Convenzione non si oppone a che taluni Stati contraenti si accordino per derogare: a) all', comma 2, per quanto concerne l'esigenza del duplice esemplare degli atti trasmessi, b) all', comma 3, e all', per quanto concerne l'uso delle lingue, c) all', comma 4, d) all', comma 2.
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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-20

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