Convenzione

Art. 24

In vigore dal 19 mar 1981
Gli accordi aggiuntivi alle dette Convenzioni del 1905 e del 1954, conclusi dagli Stati contraenti, sono considerati egualmente applicabili alla presente Convenzione, a meno che gli Stati interessati non convengano diversamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-24

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo