Convenzione
Art. 28
In vigore dal 19 mar 1981
Ciascuno Stato non rappresentato alla Decima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell', comma 1. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrerà in vigore per detto Stato solo in mancanza di opposizione da parte di uno Stato che ha ratificato la Convenzione prima di tale deposito, notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi entro un termine di 6 mesi a partire dalla data nella quale il Ministero gli avrà notificato detta adesione.
In mancanza di opposizione, la Convenzione entrerà in vigore per lo Stato aderente il primo giorno del mese che segue la scadenza dell'ultimo dei termini menzionati all'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-28