Convenzione

Art. 30

In vigore dal 19 mar 1981
La presente Convenzione avrà la durata di 5 anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformità all', comma 1, anche per gli Stati che l'avranno notificata o vi avranno aderito successivamente. La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni 5 anni, salvo denuncia. La denuncia sarà notificata, almeno 6 mesi prima dello scadere del termine di 5 anni, al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. Essa potrà limitarsi a taluni territori ai quali si applica la Convenzione. La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42#art-c-30

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